IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n.  59,
aggiunto all'articolo 1, comma 10, della legge  16  giugno  1998,  n.
191, con il quale il Governo  e'  delegato  ad  emanare,  sentito  il
parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari,  entro  il   30
settembre 1998, un decreto legislativo recante l'istituzione  di  una
addizionale comunale all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
applicando i principi ed i criteri direttivi di cui ai commi 10 e  11
dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visti i commi 10 e 11 dell'articolo  48  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 24 luglio 1998; 
  Acquisito il parere delle  competenti  commissioni  parlamentari  e
della Conferenza Stato-Citta'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 25 settembre 1998; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'interno; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
 
  1. E' istituita, a decorrere  dal  1  gennaio  1999,  l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  2. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'interno,  da  emanare  entro  il  15  dicembre,   e'   stabilita
l'aliquota  dell'addizionale  da  applicare   a   partire   dall'anno
successivo  ed  e'  conseguentemente   determinata   la   equivalente
riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la  variazione
dell'aliquota  dell'addizionale  da  applicare  a  partire  dall'anno
successivo, con provvedimento da pubblicare  entro  30  giorni  nella
Gazzetta Ufficiale. La variazione non puo' eccedere  complessivamente
0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non  superiore  a  0,2
punti percentuali. La suddetta deliberazione puo' essere adottata dai
comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2. 
  4. L'addizionale e' determinata applicando al  reddito  complessivo
determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale  imposta
l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per  lo
stesso anno  risulta  dovuta  l'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, al netto  delle  detrazioni  per  essa  riconosciute  e  dei
crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. 
  5. Relativamente ai redditi  di  lavoro  dipendente  e  ai  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del citato testo  unico  l'addizionale  comunale  e'  trattenuta  dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23  e  29  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto della
effettuazione  delle  operazioni  di  conguaglio  relative  a   detti
redditi. L'importo trattenuto e' indicato nella certificazione  unica
di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973. 
  6. L'addizionale e' dovuta al comune nel quale il  contribuente  ha
il domicilio fiscale alla data  del  31  dicembre  dell'anno  cui  si
riferisce l'addizionale stessa, ovvero, relativamente ai  redditi  di
lavoro dipendente e a  quelli  assimilati  ai  medesimi  redditi,  al
comune in cui il sostituito ha il  domicilio  fiscale  alla  data  di
effettuazione  delle  operazioni  di  conguaglio  relative  a   detti
redditi, ed e' versata,  unitamente  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, con le modalita' stabilite con decreto del  Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio  e
della programmazione economica e dell'interno. 
  7. La ripartizione tra i comuni delle somme  versate  a  titolo  di
addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal
Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle
somme  versate  entro  lo  stesso  anno  in  cui  e'  effettuato   il
versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero  delle  finanze
concernenti  le  risultanze  delle  dichiarazioni   dei   redditi   e
deisostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a quello  cui
si riferisce l'addizionale comunale. Entro l'anno successivo a quello
in  cui  e'  effettuato  il  versamento,  il  Ministero  dell'interno
provvede ad effettuare il conguaglio, mediante compensazione  con  le
somme spettanti, a titolo di acconto, per  l'anno  successivo,  sulla
base dei dati forniti dal  Ministero  delle  finanze  concernenti  le
risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti  d'imposta
presentate per l'anno cui si riferisce  l'addizionale  comunale.  Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  delle
finanze e del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
possono  essere  stabilite  ulteriori  modalita'  per  effettuare  la
ripartizione. Per i  comuni  l'accertamento  contabile  dei  proventi
derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle
comunicazioni  annuali  del  Ministero   dell'interno   delle   somme
spettanti. Per il primo anno di applicazione delle  disposizioni  del
presente articolo, l'addizionale  comunale  di  cui  al  comma  3  e'
ripartita entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento,  a
titolo di acconto per l'intero importo versato, sulla base  dei  dati
forniti dal  Ministero  delle  finanze,  concernenti  il  numero  dei
contribuenti aventi  domicilio  fiscale  nei  singoli  comuni  e  dei
relativi redditi imponibili medi quali risultanti dalle piu'  recenti
statistiche generali pubblicate dal Ministero delle finanze. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  ai  fini
dell'accertamento    dell'addizionale,    i     comuni     forniscono
all'amministrazione  finanziaria  informazioni  e  notizie  utili.  I
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi richiesti  dagli
interessati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di  cui  all'articolo  8,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  Per  quanto
non disciplinato dal presente decreto, si applicano  le  disposizioni
previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di accertamento, le
maggiori  somme  riscosse  a  titolo  di  addizionale  e  i  relativi
interessi sono versati ai comuni secondo le modalita'  stabilite  con
il decreto di cui al comma 6. 
  10. All'articolo 17, comma 2,  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei
contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e  dell'imposta
sul valore  aggiunto  e  i  relativi  versamenti,  nonche'  norme  di
unificazione  degli   adempimenti   fiscali   e   previdenziali,   di
modernizzazione del sistema di  gestione  delle  dichiarazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte  sui  redditi"
sono inserite le seguenti: ", alle relative addizionali"; 
    b) la lettera dbis), introdotta dall'articolo 50,  comma  7,  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446,   concernente
l'istituzione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, e' soppressa. 
  11. I decreti di cui ai  commi  6  e  7  sono  emanati  sentita  la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di  cui  all'articolo  8,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
            "Art.  76.  - L'esercizio della  funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo  se non con  determinazione
          di    principi  e  criteri  direttivi  e soltanto per tempo
          determinato e per oggetti definiti".
            - Si  riporta il testo   dell'art. 87,   primo  e  quinto
          comma, della Costituzione:
            "Art.  87.  - Il Presidente della  Repubblica' e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             (Omissis).
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
             (Omissis)".
            -  Si    riporta  il  testo del   comma 3-bis dell'art. 7
          della legge 15 marzo 1997, n.  59,  aggiunto  dall'art.  1,
          comma 10, della legge n. 191 del 1998:
            "3-bis.  Il  Governo e' delegato   ad emanare, sentito il
          parere delle competenti commissioni  parlamentari, entro il
          30   settembre 1998,  un  decreto      legislativo      che
          istituisce     un'addizionale     comunale all'imposta  sul
          reddito   delle   persone   fisiche.   Si    applicano    i
          principi  e  i criteri   direttivi di cui ai commi 10  e 11
          dell'art. 48 della legge 27 dicembre n. 449".
            - Si riporta   il testo dell'art. 48,    commi  10  e  11
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
            "10.  Il  Governo e' delegato  ad emanare, previo  parere
          consultivo  delle  competenti   commissioni   parlamentari,
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, un decreto legislativo che istituisce   una
          addizionale    comunale  all'IRPEF,    secondo i   seguenti
          criteri e principi direttivi:
            a)  decorrenza a  partire da   un   periodo di    imposta
          comunque    non  anteriore  a  quello in corso al 1 gennaio
          1998;
            b)  determinazione   annuale   dell'aliquota base,    con
          decreti    del  Ministro delle finanze, di concerto  con il
          Ministro dell'interno, da emanare   entro il   15  dicembre
          di  ciascun  anno, in  misura tale  da coprire, per  l'anno
          di   prima applicazione dell'aliquota,    gli  oneri  delle
          funzioni e dei compiti  effettivamente trasferiti ai comuni
          nel  corso  dell'anno precedente  ai sensi del capo I della
          legge 15 marzo 1997, n. 59,  con  corrispondente  riduzione
          dei trasferimenti erariali;
            c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1
          dell'art.    11 del testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del   Presidente   della   Repubblica
          22        dicembre     1986,    n.    917,    e  successive
          modificazioni,  in  una  misura  pari   all'aliquota   base
          dell'addizionale comunale;
            d)  previsione  della facolta'  per i  comuni di  variare
          l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo   dello  0,5
          per cento nell'arco di un  triennio con  un valore  massimo
          dello    0,2  per    cento annuo;   il comune stabilisce la
          variazione dell'aliquota  dell'addizionale  entro  il    31
          ottobre    di   ogni     anno;   a   valere   sui   redditi
          dell'anno successivo;   e' fatto   obbligo ai    comuni  di
          pubblicare   gli     estremi  essenziali     relativi  alla
          variazione dell'aliquota  dell'addizionale nella   Gazzetta
          Ufficiale,    da    accorpare possibilmente   in un   unico
          numero;
            e) applicazione dell'addizionale al  reddito  complessivo
          determinato  ai    fini dell'IRPEF,   al netto  degli oneri
          deducibili, purche'   sia dovuta,  per    lo  stesso  anno,
          l'IRPEF,  al  netto delle  detrazioni per essa riconosciute
          e dei  crediti di  cui agli articoli  14 e   15 del  citato
          testo      unico   delle     imposte   sui   redditi,     e
          successive modificazioni;
            f) versamento  in unica soluzione,   con le  modalita'  e
          nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del
          saldo dell'IRPEF; per i  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilati,    l'addizionale   e' trattenuta  dai sostituti
          di      imposta     all'atto  della    effettuazione  delle
          operazioni   di  conguaglio  relative  a   detti   redditi;
          la  trattenuta  e'   determinata sulla base   dell'aliquota
          dell'addizionale in   vigore nel    comune  di    domicilio
          fiscale  del contribuente  ed e' versata al comune stesso;
            g)    applicazione  delle    disposizioni    previste per
          l'IRPEF   per      la   dichiarazione,   la   liquidazione,
          l'accertamento,     le  sanzioni,  e  altri  aspetti    non
          disciplinati  diversamente; previsione   di modalita'    di
          partecipazione    alle attivita'  di accertamento  da parte
          dei comuni mediante  scambi   di  informazioni  e   notizie
          utili,    nonche'    di  accertamento ed   erogazione degli
          eventuali rimborsi  di competenza a carico dei comuni.
            11. I  decreti di  cui al  comma 10, lettera   b),  sulla
          base  della  entita'   complessiva degli  stanziamenti  che
          vengono eliminati   dal bilancio  dello  Stato  per  essere
          attribuiti  alla competenza degli enti locali,  determinata
          dai  decreti di   cui all'art.   7 della   legge  15  marzo
          1997, n. 59, indicano:
            a)    la  distribuzione    sul   territorio della   spesa
          sostenuta  dallo Stato per le materie trasferite;
            b) la    distribuzione  della    spesa  sul    territorio
          coerente    con gli obiettivi delle leggi che  disciplinano
          l'attivita' dello Stato nelle materie trasferite o comunque
          i criteri di  ripartizione  delle  risorse  sulla  base  di
          parametri oggettivi;
            c)  l'intervallo  di  tempo  non  superiore a dieci anni,
          entro il quale la distribuzione  territoriale della   spesa
          di    cui  alla    lettera  a),  rilevata  al  momento  del
          trasferimento delle funzioni ed incrementata del  tasso  di
          inflazione  programmato,    deve essere riportata ai valori
          fissati in applicazione della lettera b);
            d) previsione della copertura degli  oneri relativi  alle
          funzioni  e ai   compiti  trasferiti,   relativamente  alle
          province,       mediante   corrispondente    aumento    dei
          trasferimenti erariali;
            e)  previsione    di una riduzione   o di un aumento  dei
          trasferimenti erariali   ai   comuni in   relazione    alla
          differenza  tra   il   gettito dell'addizionale comunale di
          cui al comma 10 e   le spese  determinate  ai  sensi  delle
          lettere a), b) e c) del presente comma".
            -  Il  decreto legislativo 9  luglio 1997,  n. 241, reca:
          "Norme  di  semplificazione    degli    adempimenti     dei
          contribuenti    in    sede   di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          174 del 28 luglio 1997.
           Note all'art. 1:
            - Si   riporta il testo dell'art.   11  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,   approvato con il  D.P.R. 22
          dicembre 1986, n.  917, da ultimo  modificato  dall'art.  2
          del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467:
            "Art.  11 (Determinazione  dell'imposta). -  1. L'imposta
          lorda e' determinata applicando  al reddito complessivo, al
          netto  degli  oneri  deducibili indicati nell'art. 10,   le
          seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
               a) fino a lire 15.000.000 18,5%
            b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5%
            c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%
            d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%
               e) oltre lire 135.000.000 45,5%
            2. L'imposta netta e' determinata  operando  sull'imposta
          lorda,  fino  alla    concorrenza del   suo   ammontare, le
          detrazioni previste  negli articoli 12, 13 e 13-bis.
            3. Dall'imposta netta si detrae  l'ammontare dei  crediti
          di  imposta  spettanti    al contribuente   a norma   degli
          articoli 14   e 15.   Salvo quanto   disposto    nel  comma
          3-bis,    se    l'ammontare  dei    crediti   di imposta e'
          superiore  a quello dell'imposta netta  il contribuente  ha
          diritto,   a   sua   scelta,  di computare  l'eccedenza  in
          diminuzione dell'imposta relativa  al  periodo    d'imposta
          successivo   o   di   chiederne  il  rimborso  in  sede  di
          dichiarazione dei redditi.
            3-bis. Il credito di imposta spettante a norma  dell'art.
          14, per la parte che  trova copertura nell'ammontare  delle
          imposte  di    cui alla lettera b)   del comma 1  dell'art.
          105, e' riconosciuto  come credito limitato  ed e'  escluso
          dall'applicazione  dell'ultimo periodo   del comma   3.  Il
          credito  limitato    si considera   utilizzato prima  degli
          altri   crediti   di   imposta    ed    e'    portato    in
          detrazione    fino   a concorrenza della quota dell'imposta
          netta   relativa agli utili  per  i  quali  e'  attribuito,
          determinata  in   base al rapporto tra l'ammontare di detti
          utili comprensivo  del credito  limitato e  l'ammontare del
          reddito complessivo comprensivo  del credito stesso e    al
          lordo  delle  perdite  di  precedenti  periodi  di  imposta
          ammesse in diminuzione.
            3-ter. Relativamente al credito di  imposta  limitato  di
          cui  al  comma  3-bis,  il    contribuente ha   facolta' di
          avvalersi  delle disposizioni dei commi  4  e  5  dell'art.
          14".
            Per  opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo  degli
          articoli 10, 12, 13 e 13-bis  del testo unico delle imposte
          sui    redditi,  e  successive  modificazioni,   richiamati
          nell'art. 11, sopra riprodotto:
            "Art.    10    (Oneri deducibili).   -   1.   Dal reddito
          complessivo  si deducono,  se non  sono deducibili    nella
          determinazione    dei  singoli  redditi  che   concorrono a
          formarlo, i  seguenti oneri  sostenuti dal contribuente:
            a) i  canoni, livelli,  censi ed altri    oneri  gravanti
          sui redditi degli  immobili  che concorrono  a  formare  il
          reddito  complessivo, compresi  i  contributi  ai  consorzi
          obbligatori  per  legge  o  in dipendenza di  provvedimenti
          della  pubblica amministrazione;  sono in ogni caso esclusi
          i contributi agricoli unificati;
            b)  le  spese  mediche  e  quelle di assistenza specifica
          necessarie nei casi di grave   e permanente  invalidita'  o
          menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  Si  considerano
          rimaste   a   carico    del  contribuente  anche  le  spese
          rimborsate per effetto   di  contributi  o  di  premi    di
          assicurazione  da lui versati  e per i quali  non spetta la
          detrazione  d'imposta o che non sono deducibili    dal  suo
          reddito  complessivo  ne'    dai  redditi  che concorrono a
          formarlo; si considerano, altresi', rimaste  a  carico  del
          contribuente   le     spese  rimborsate  per    effetto  di
          contributi  o premi che,  pur essendo  versati  da   altri,
          concorrono  a  formare il  suo reddito;
            c)  gli  assegni    periodici corrisposti al coniuge,  ad
          esclusione di quelli   destinati   al   mantenimento    dei
          figli,    in    conseguenza    di  separazione  legale   ed
          effettiva, di scioglimento  o annullamento del matrimonio o
          di  cessazione dei suoi effetti civili,   nella  misura  in
          cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
            d)  gli    assegni  periodici  corrisposti    in forza di
          testamento  o di donazione modale  e, nella misura  in  cui
          risultano    da provvedimenti dell'autorita'   giudiziaria,
          gli  assegni alimentari   corrisposti   a persone  indicate
          nell'art. 433 del codice civile;
            dbis)  le  somme  restituite  al   soggetto erogatore, se
          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
            e)  i    contributi  previdenziali    ed    assistenziali
          versati    in  ottemperanza  a   disposizioni di legge.   I
          contributi di  cui all'art.  30, comma 2,   della  legge  8
          marzo  1989, n.  101, sono deducibili alle condizioni e nei
          limiti ivi stabiliti;
            ebis) i contributi versati    alle  forme  pensionistiche
          complementari  previste  dal  decreto legislativo 21 aprile
          1993, n. 124, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          dai  soggetti   di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
          medesimo decreto,  per un importo non superiore al 6    per
          cento,    e comunque   a lire   5 milioni,  del reddito  di
          lavoro autonomo o d'impresa dichiarato;
            f)  le  somme  corrisposte  ai dipendenti,  chiamati   ad
          adempiere  funzioni  presso   gli  uffici   elettorali,  in
          ottemperanza   alle disposizioni   dell'art.     119    del
          decreto   del   Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957,
          n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
            g)  i contributi,  le donazioni  e le  oblazioni  erogati
          in favore delle  organizzazioni non  governative idonee  ai
          sensi    dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n.  49;
          per un importo non superiore al 2  per  cento  del  reddito
          complessivo dichiarato;
            h)    le    indennita'    per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte  per disposizioni  di legge  al  conduttore  in
          caso    di cessazione   della locazione   d'immobili urbani
          adibiti  ad usi  diversi  da quello  di abitazione;
            i) le erogazioni liberali in  denaro, fino all'importo di
          2  milioni  di lire,  a favore  dell'Istituto centrale  per
          il    sostentamento  del  clero  della   Chiesa   cattolica
          italiana;
            l) le  erogazioni liberali in denaro  di cui all'art. 29,
          comma  2, della legge  22 novembre 1988,  n. 516,  all'art.
          21, comma   1, della legge 22  novembre  1988,  n.  517,  e
          all'art.  3,  comma  2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
          nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
            2. Le  spese di  cui alla  lettera b) del  comma 1   sono
          deducibili  anche  se sono   state sostenute per le persone
          indicate nell'art. 433 del codice civile.
            3. Gli oneri di cui alle lettere  f), g) e h) del comma 1
          sostenuti dalle societa'  semplici di  cui all'art. 5    si
          deducono   dal reddito complessivo dei  singoli soci  nella
          stessa proporzione  prevista nel medesimo art. 5   ai  fini
          della imputazione del  reddito. Nella stessa proporzione e'
          deducibile,  per  quote costanti   nel periodo d'imposta in
          cui   avviene il  pagamento    e  nei  quattro  successivi,
          l'imposta  di  cui  all'art.  3  del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
          societa' stesse".
            "Art. 12  (Detrazioni per carichi   di famiglia). -    1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
            a)  per  il  coniuge  non  legalmente  ed  effettivamente
          separato:
            1)  lire  1.057.552, se   il   reddito   complessivo  non
          supera  lire 30.000.000;
            2)    lire  961.552,    se  il   reddito complessivo   e'
          superiore  a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
            3)   lire 889.552,   se  il    reddito  complessivo    e'
          superiore  a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
            4)    lire  817.552,    se  il   reddito complessivo   e'
          superiore  a lire 100.000.000;
            b) per   ciascun  figlio,  compresi    i  figli  naturali
          riconosciuti,   i  figli  adottivi    e  gli    affidati  o
          affiliati,   nonche'  per    ogni  altra  persona  indicata
          nell'art.    433  del  codice  civile  che   conviva con il
          contribuente   o   percepisca   assegni   alimentari    non
          risultanti  da provvedimenti   dell'autorita'  giudiziaria,
          complessivamente  lire 336.000 da ripartire tra coloro  che
          hanno  diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo
          onere sostenuto da ciascuno.
            2. Se l'altro genitore manca  o  non  ha  riconosciuto  i
          figli naturali e  il   contribuente  non  e'   coniugato  o
          se    coniugato,     si   e' successivamente legalmente  ed
          effettivamente  separato,  ovvero     se  vi   sono   figli
          adottivi,  affidati   o affiliati  del solo  contribuente e
          questi non    e'  coniugato    o,  se  coniugato,    si  e'
          successivamente  ed effettivamente separato,  la detrazione
          prevista alla  lettera a) del comma 1  si applica   per  il
          primo  figlio    e  per    gli  altri   figli si applica la
          detrazione prevista dalla lettera b).
            3.  Le  detrazioni  per  carichi   di famiglia spettano a
          condizione che le  persone   alle  quali   si   riferiscono
          possiedano    un  reddito complessivo, computando  anche le
          retribuzioni   corrisposte      da   enti    e    organismi
          internazionali,  rappresentanze diplomatiche e  consolari e
          missioni,    nonche' quelle  corrisposte dalla  Santa Sede,
          dagli enti gestiti  direttamente da  essa   e dagli    enti
          centrali  della   Chiesa cattolica,  non superiore  a  lire
          5.500.000,  al  lordo degli  oneri deducibili.
            4. Le detrazioni  per carichi di famiglia sono rapportate
          a mese e competono dal  mese in cui  si sono verificate   a
          quello in  cui sono cessate le condizioni richieste".
            "Art.  13    (Altre detrazioni). -  1. Se alla formazione
          del reddito complessivo concorrono uno o  piu'  redditi  di
          lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda,
          rapportata   al periodo di lavoro o di  pensione nell'anno,
          anche  a fronte  delle  spese inerenti  alla produzione del
          reddito, secondo i seguenti importi:
            a) lire 1.680.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000;
            b) lire 1.600.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 9.100.000 ma non a
          lire 9.300.000;
            c) lire 1.500.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 9.300.000 ma non a
          lire 15.000.000;
            d) lire 1.350.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma  non
          a lire 15.300.000;
            e) lire 1.250.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di  lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non
          a lire 15.600.000;
            f) lire 1.150.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma  non
          a lire 15.900.000;
            g) lire 1.050.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di  lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non
          a lire 30.000.000;
            h) lire  950.000 se l'ammontare  complessivo dei  redditi
          di  lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non
          a lire 40.000.000;
            i) lire  850.000 se l'ammontare  complessivo dei  redditi
          di  lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non
          a lire 50.000.000;
            l) lire  750.000 se l'ammontare  complessivo dei  redditi
          di  lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non
          a lire 60.000.000;
            m) lire  650.000 se l'ammontare  complessivo dei  redditi
          di  lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non
          a lire 60.300.000;
            n) lire  550.000 se l'ammontare  complessivo dei  redditi
          di  lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non
          a lire 70.000.000;
            o)  lire  450.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma  non
          a lire 80.000.000;
            p)  lire  350.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma  non
          a lire 90.000.000;
            q)  lire  250.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma  non
          a lire 90.400.000;
            r)  lire  150.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma  non
          a lire 100.000.000;
            s)  lire  100.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000.
            2.  Se    alla  formazione  del  reddito      complessivo
          concorrono  soltanto  trattamenti  pensionistici di importo
          complessivamente non superiore a lire   18.000.000    e  il
          reddito    dell'unita'   immobiliare adibita  ad abitazione
          principale  e  delle   relative  pertinenze,   spetta   una
          ulteriore  detrazione,  rapportata  al  periodo di pensione
          nell'anno, di lire 70.000.
            3. Se alla formazione del reddito complessivo  concorrono
          uno  o  piu' redditi  di lavoro  autonomo di  cui  al comma
          1 dell'art.  49 o  di impresa di cui  all'art.  79,  spetta
          una  detrazione  dall'imposta  lorda,  non  cumulabile  con
          quella prevista dal comma 1, pari a:
            a) lire  700.000 se l'ammontare  complessivo dei  redditi
          di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
            b)  lire  600.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro autonomo e   di impresa  e'    superiore  a  lire
          9.100.000 ma non  a lire 9.300.000;
            c)  lire  500.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro autonomo e   di impresa  e'    superiore  a  lire
          9.300.000 ma non  a lire 9.600.000;
            d)  lire  400.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro autonomo e   di impresa  e'    superiore  a  lire
          9.600.000 ma non  a lire 9.900.000;
            e)  lire  300.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro autonomo e   di impresa  e'    superiore  a  lire
          9.900.000 ma non  a lire 15.000.000;
            f)  lire  200.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro autonomo e   di impresa  e'  superiore    a  lire
          15.000.000 ma  non a lire 30.000.000;
            g)  lire  100.000 se l'ammontare  complessivo dei redditi
          di lavoro autonomo e   di impresa  e'  superiore    a  lire
          30.000.000 ma  non a lire 60.000.000".
            "Art. 13-bis  (Detrazioni per  oneri). -  1. Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo    pari  al 27 per cento dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
            a) gli  interessi passivi  e relativi   oneri  accessori,
          nonche'  le  quote    di  rivalutazione    dipendenti    da
          clausole di   indicizzazione, pagati a  soggetti  residenti
          nel  territorio  dello  Stato  o  di uno Stato membro della
          Comunita'  europea    ovvero a stabili   organizzazioni nel
          territorio dello   Stato di   soggetti non    residenti  in
          dipendenza di prestiti o  mutui agrari di ogni  specie, nei
          limiti dei  redditi dei terreni dichiarati;
            b)  gli   interessi passivi, e  relativi oneri accessori,
          nonche'  le  quote    di    rivalutazione    dipendenti  da
          clausole    di   indicizzazione pagati a soggetti residenti
          nel territorio dello Stato o  di  uno  Stato  membro  della
          Comunita'  europea    ovvero a stabili   organizzazioni nel
          territorio dello   Stato di   soggetti non    residenti  in
          dipendenza  di mutui   garantiti   da ipoteca  su  immobili
          contratti  per    l'acquisto  dell'unita'  immobiliare   da
          adibire   ad   abitazione   principale   entro   sei   mesi
          dall'acquisto stesso,  per un importo non superiore    a  7
          milioni di lire.  L'acquisto della unita' immobiliare  deve
          essere  effettuato  nei sei  mesi antecedenti o  successivi
          alla data  della stipulazione del contratto di  mutuo.  Per
          abitazione  principale    si  intende quella nella quale il
          contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta  non
          oltre    il  periodo   d'imposta nel   corso del   quale e'
          variata la dimora abituale;   non si  tiene    conto  delle
          variazioni    dipendenti  da  trasferimenti per   motivi di
          lavoro. In  caso di  contitolarita' del contratto  di mutuo
          o di  piu'  contratti di  mutuo il   limite di   7  milioni
          di     lire   e'    riferito   all'ammontare    complessivo
          degli  interessi,     oneri  accessori     e  quote      di
          rivalutazione    sostenuti.  La  detrazione   spetta, nello
          stesso   limite complessivo   e alle    stesse  condizioni,
          anche   con   riferimento   alle  somme  corrisposte  dagli
          assegnatari di  alloggi di cooperative  e dagli  acquirenti
          di  unita'  immobiliari    di  nuova    costruzione,   alla
          cooperativa o   all'impresa costruttrice    a  titolo    di
          rimborso  degli    interessi passivi,   oneri accessori   e
          quote  di  rivalutazione relativi   ai   mutui    ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi;
            c)  le  spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila. Dette spese sono  costituite  esclusivamente    dalle
          spese  mediche,  diverse da quelle  indicate nell'art.  10,
          comma  1, lettera   b), e   dalle  spese  chirurgiche,  per
          prestazioni  specialistiche    e  per  protesi  dentarie  e
          sanitarie  in   genere.  Le  spese  riguardanti   i   mezzi
          necessari all'accompagnamento,  alla  deambulazione,   alla
          locomozione    e    al sollevamento e per sussidi tecnici e
          informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza  e    le
          possibilita' di integrazione  dei soggetti di cui  all'art.
          3    della legge   5 febbraio   1992, n.  104, si  assumono
          integralmente. Tra i mezzi necessari   per  la  locomozione
          dei  soggetti  indicati    nel  precedente    periodo,  con
          ridotte  o    impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si
          comprendono   i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di  cui,
          rispettivamente,  agli articoli 53,  comma 1,  lettere  b),
          c)  ed  f),  e  54,  comma   1, lettere a), c) ed f),   del
          decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  85,  anche  se
          prodotti  in  serie  e  adattati in funzione delle suddette
          limitazioni permanenti   delle  capacita'  motorie.  Tra  i
          veicoli  adattati  alla  guida  sono  compresi anche quelli
          dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto  dalla
          commissione  medica locale di cui all'art.  119 del decreto
          legislativo 30 aprile  1992, n. 285.  La detrazione  spetta
          una sola volta  in un periodo di   quattro  anni,  salvo  i
          casi  in  cui dal Pubblico registro automobilistico risulti
          che il suddetto  veicolo sia   stato cancellato da    detto
          registro,    e con riferimento   a   un solo  veicolo,  nei
          limiti  della spesa  di  lire trentacinque milioni  o,  nei
          casi  in cui risultasse che  il suddetto veicolo  sia stato
          rubato  e   non ritrovato,  nei limiti  della spesa massima
          di  lire    trentacinque  milioni  da  cui    va   detratto
          l'eventuale   rimborso   assicurativo.   E'     consentito,
          alternativamente, di ripartire la predetta   detrazione  in
          quattro    quote  annuali  costanti e   di pari importo. Si
          considerano rimaste a  carico del contribuente    anche  le
          spese  rimborsate  per    effetto di contributi o  premi di
          assicurazione da lui versati e per i quali  non  spetta  la
          detrazione  d'imposta  o  che non sono deducibili   dal suo
          reddito complessivo ne'    dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo.  Si  considerano,  altresi', rimaste a carico del
          contribuente  le    spese  rimborsate  per     effetto   di
          contributi   o premi che,  pur essendo  versati  da  altri,
          concorrono  a  formare il   suo reddito,   salvo  che    il
          datore  di  lavoro ne  abbia riconosciuto  la detrazione in
          sede di ritenuta;
            d)  le spese funebri sostenute  in dipendenza della morte
          di persone indicate nell'art. 433  del codice civile  e  di
          affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione
          di lire per ciascuna di esse;
            e)    le spese   per frequenza   di  corsi di  istruzione
          secondaria  e universitaria,  in misura  non superiore    a
          quella    stabilita  per    le  tasse  e i contributi degli
          istituti statali;
            f)  i  premi     per   assicurazioni   sulla   vita   del
          contribuente,  i  premi per    le   assicurazioni    contro
          gli   infortuni    e   i     contributi  previdenziali  non
          obbligatori  per  legge,  per  importo complessivamente non
          superiore a lire 2 milioni    e  500  mila.  La  detrazione
          relativa ai premi per  assicurazioni sulla  vita e' ammessa
          a  condizione    che  il contratto di assicurazione   abbia
          durata non inferiore  a cinque anni dalla sua  stipulazione
          e  non   consenta la concessione di prestiti nel periodo di
          durata minima. In  caso di riscatto dell'assicurazione  nel
          corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si
          e'  fruito  della detrazione d'imposta costituisce  reddito
          soggetto a tassazione a   norma      dell'art.    18      e
          l'imposta    e'    determinata   applicando un'aliquota non
          superiore al   22 per cento;    in  tale    caso  l'impresa
          assicuratrice  deve  operare,  sulla   somma corrisposta al
          contribuente, una    ritenuta  a    titolo   di     acconto
          commisurata    all'ammontare complessivo dei premi riscossi
          con  l'aliquota  stabilita  dall'art.  11  per  il    primo
          scaglione    di  reddito. Per   i lavoratori  dipendenti si
          tiene conto, ai fini  del limite di lire 2 milioni   e  500
          mila,  anche  dei  premi  di assicurazione in relazione  ai
          quali il datore di lavoro ha effettuato  la  detrazione  in
          sede di ritenuta;
            g)    le spese   sostenute dai   soggetti obbligati  alla
          manutenzione, protezione o  restauro delle  cose  vincolate
          ai    sensi  della    legge 1 giugno 1939, n.   1089, e del
          decreto del    Presidente  della  Repubblica  30  settembre
          1963,  n.    1409, nella   misura effettivamente  rimasta a
          carico. La  necessita'  delle  spese,    quando  non  siano
          obbligatorie  per  legge,    deve  risultare    da apposita
          certificazione rilasciata  dalla competente  soprintendenza
          del   Ministero   per i   beni   culturali   e  ambientali,
          previo    accertamento   della loro  congruita'  effettuato
          d'intesa con  il  competente  ufficio  del  territorio  del
          Ministero delle finanze.  La   detrazione  non  spetta   in
          caso  di   mutamento  di destinazione   dei   beni    senza
          la    preventiva    autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni  culturali e ambientali,   di  mancato  assolvimento
          degli    obblighi  di legge per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni   immobili
          e      mobili  vincolati  e  di  tentata  esportazione  non
          autorizzata di questi ultimi.   L'Amministrazione  per    i
          beni   culturali ed ambientali  da' immediata comunicazione
          al competente ufficio delle  entrate  del  Ministero  delle
          finanze  delle  violazioni   che comportano la perdita  del
          diritto alla detrazione; dalla  data di  ricevimento  della
          comunicazione    inizia a decorrere   il   termine  per  la
          rettifica  della  dichiarazione  dei redditi;
            h) le  erogazioni liberali   in denaro a    favore  dello
          Stato,  delle regioni,   degli  enti  locali  territoriali,
          di   enti    o    istituzioni  pubbliche,    di    comitati
          organizzatori  appositamente    istituiti   con decreto del
          Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e
          associazioni legalmente   riconosciute   senza  scopo    di
          lucro,    che  svolgono   o   promuovono     attivita'   di
          studio,  di   ricerca  e  di documentazione  di   rilevante
          valore    culturale  e    artistico   o   che organizzano e
          realizzano attivita' culturali,  effettuate    in  base  ad
          apposita  convenzione, per l'acquisto,  la manutenzione, la
          protezione o il  restauro delle cose indicate  nell'art.  1
          della  legge  1 giugno 1939,  n. 1089,  e nel  decreto  del
          Presidente  della Repubblica  30 settembre 1963,  n.  1409,
          ivi        comprese   le   erogazioni      effettuate   per
          l'organizzazione in Italia e  all'estero  di  mostre  e  di
          esposizioni  di  rilevante  interesse  scientificoculturale
          delle   cose anzidette, e per gli  studi  e    le  ricerche
          eventualmente  a tal   fine necessari, nonche' per     ogni
          altra     manifestazione    di     rilevante      interesse
          scientificoculturale           anche       ai          fini
          didatticopromozionali,   ivi compresi    gli    studi,   le
          ricerche,    la    documentazione  e   la catalogazione,  e
          le   pubblicazioni   relative  ai    beni  culturali.    Le
          iniziative    culturali devono  essere autorizzate,  previo
          parere  del competente comitato  di settore  del  Consiglio
          nazionale  per    i  beni culturali   e   ambientali,   dal
          Ministero  per  i  beni  culturali  e ambientali, che  deve
          approvare  la previsione di  spesa ed  il conto consuntivo.
          Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i
          tempi  necessari affinche'  le erogazioni   liberali  fatte
          a  favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle
          istituzioni e delle fondazioni  siano utilizzate   per  gli
          scopi   indicati     nella  presente  lettera  e  controlla
          l'impiego  delle erogazioni stesse. Detti termini  possono,
          per  causa  non imputabile   al donatario, essere prorogati
          una sola volta.  Le erogazioni liberali non   integralmente
          utilizzate  nei  termini  assegnati affluiscono all'entrata
          del bilancio dello Stato, o  delle  regioni  e  degli  enti
          locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni
          in  cui    essi  siano    direttamente  coinvolti,   e sono
          destinate  ad  un fondo  da  utilizzare  per le   attivita'
          culturali previste per l'anno  successivo. Il Ministero per
          i    beni  culturali  e ambientali comunica,   entro il  31
          marzo di   ciascun  anno,    al  centro  informativo    del
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          l'elenco  nominativo   dei   soggetti  erogatori,   nonche'
          l'ammontare  delle   erogazioni  effettuate  entro  il   31
          dicembre dell'anno precedente;
            hbis)  il  costo  specifico  o,  in  mancanza,  il valore
          normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad  apposita
          convenzione, ai soggetti e per le  attivita'  di  cui  alla
          lettera h);
            i)  le  erogazioni  liberali  in  denaro, per importo non
          superiore  al  2  per    cento  del    reddito  complessivo
          dichiarato,  a   favore di  enti o istituzioni   pubbliche,
          fondazioni    e    associazioni    legalmente  riconosciute
          che    senza   scopo    di  lucro  svolgono  esclusivamente
          attivita'   nello   spettacolo,   effettuate      per    la
          realizzazione di nuove strutture,  per  il  restauro  ed il
          potenziamento   delle   strutture esistenti,  nonche'   per
          la  produzione  nei   vari  settori  dello spettacolo.   Le
          erogazioni  non    utilizzate    per   tali finalita'   dal
          percipiente entro il  termine di due anni dalla   data  del
          ricevimento  affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
          dello Stato;
            ibis) le erogazioni liberali in denaro, per  importo  non
          superiore   a   4  milioni    di  lire,    a  favore  delle
          organizzazioni  non    lucrative  di  utilita'      sociale
          (ONLUS),   nonche' i  contributi  associativi,  per importo
          non superiore  a 2 milioni e 500 mila   lire,  versati  dai
          soci  alle   societa'   di   mutuo   soccorso che   operano
          esclusivamente  nei settori di  cui all'art. 1  della legge
          15  aprile 1886, n.  3818, al fine  di assicurare  ai  soci
          un  sussidio    nei  casi    di malattia,   di impotenza al
          lavoro o di vecchiaia,   ovvero, in caso di    decesso,  un
          aiuto  alle  loro famiglie. La  detrazione e' consentita  a
          condizione che  il   versamento di   tali   erogazioni    e
          contributi   sia   eseguito tramite banca o ufficio postale
          ovvero mediante gli altri sistemi di  pagamento    previsti
          dall'art.  23  del decreto  legislativo 9  luglio 1997,  n.
          241,  e  secondo ulteriori  modalita'  idonee a  consentire
          all'Amministrazione  finanziaria lo svolgimento di efficaci
          controlli, che possono essere   stabilite con  decreto  del
          Ministro delle finanze da emanarsi  ai sensi dell'art.  17,
          comma  3, della legge  23 agosto 1988, n. 400.
            1-bis) Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22
          per  cento per   le   erogazioni   liberali   in  denaro in
          favore  dei  partiti   e movimenti politici  per    importi
          compresi  tra  500.000  e    50  milioni di lire effettuate
          mediante versamento bancario o postale.
            1-ter. Ai fini  dell'imposta sul reddito delle    persone
          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
          concorrenza del suo ammontare, un   importo   pari al    19
          per   cento dell'ammontare  complessivo  non superiore  a 5
          milioni di  lire degli  interessi passivi  e relativi oneri
          accessori,    nonche'  delle  quote   di      rivalutazione
          dipendenti  da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
          residenti nel territorio dello Stato o  di uno Stato membro
          delle Comunita'  europee, ovvero a stabili   organizzazioni
          nel  territorio dello  Stato di  soggetti non residenti, in
          dipendenza  di  mutui  contratti,  a partire dal 10 gennaio
          1998  e   garantiti  da  ipoteca,  per    la    costruzione
          dell'unita'  immobiliare    da  adibire    ad    abitazione
          principale.  Con decreto  del Ministro delle  finanze  sono
          stabilite    le  modalita'  e   le condizioni alle quali e'
          subordinata la detrazione di cui al presente comma.
            2. Per gli oneri  indicati alle lettere c), e) e f)   del
          comma 1 la detrazione spetta anche se  sono stati sostenuti
          nell'interesse delle persone indicate  nell'art. 12  che si
          trovino  nelle    condizioni ivi previste, fermo  restando,
          per gli  oneri    di  cui  alla  lettera    f),  il  limite
          complessivo ivi stabilito.
            3.  Per  gli oneri di cui alle lettere a), g), h), hbis),
          i) ed ibis) del comma  1 sostenuti dalle societa'  semplici
          di cui all'art.  5 la detrazione spetta   ai  singoli  soci
          nella  stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai
          fini della imputazione del reddito".
            -  Si    riporta  il testo dell'art.   14 del testo unico
          delle imposte sui redditi,   approvato con il    D.P.R.  22
          dicembre  1986,  n.   917, da ultimo modificato dall'art. 2
          del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467:
            "Art. 14 (Credito di imposta  per gli  utili  distribuiti
          da  societa' ed enti). - 1. Se  alla formazione del reddito
          complessivo  concorrono  utili  distribuiti  in   qualsiasi
          forma  e  sotto  qualsiasi  denominazione  dalle societa' o
          dagli enti indicati alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'art.  87,  al  contribuente  e'  attribuito un credito
          d'imposta pari al 58,73   per cento dell'ammontare    degli
          utili  stessi  nei    limiti  in cui esso   trova copertura
          nell'ammontare delle  imposte di  cui alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'art. 105.
            2.    Nel caso  di distribuzione  di utili  in natura  il
          credito  di imposta e'  determinato in relazione  al valore
          normale  degli stessi alla data in cui sono stati posti  in
          pagamento.
            3.  Relativamente  agli utili   percepiti dalle societa',
          associazioni e  imprese indicate  nell'art. 5,  il  credito
          di   imposta spetta   ai singoli   soci,     associati    o
          partecipanti  nella   proporzione  ivi stabilita.
            4.  Ai    soli  fini    della  applicazione dell'imposta,
          l'ammontare del credito di imposta e' computato in  aumento
          del reddito complessivo.
            5.  La  detrazione   del credito di imposta, deve  essere
          richiesta, a pena  di  decadenza,  nella  dichiarazione dei
          redditi  relativa  al periodo di imposta in cui  gli  utili
          sono  stati  percepiti  e  non spetta in   caso di   omessa
          presentazione  della    dichiarazione     o  di      omessa
          indicazione  degli utili  nella  dichiarazione  presentata.
          Se    nella  dichiarazione   e' stato   omesso soltanto  il
          computo  del credito  di imposta in   aumento  del  reddito
          complessivo,  l'ufficio delle imposte puo'  procedere  alla
          correzione   anche  in  sede  di  liquidazione dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
            6. Il  credito di imposta  spetta anche quando gli  utili
          percepiti  sono  tassati separatamente   ai sensi dell'art.
          16; in   questo caso il suo  ammontare  e'    computato  in
          aumento  degli  utili  e   si detrae dalla relativa imposta
          determinata a norma dell'art. 18.
            6-bis. Il credito d'imposta di  cui ai  commi  precedenti
          non   spetta,   limitatamente   agli     utili,  la     cui
          distribuzione e'  stata deliberata anteriormente alla  data
          di  acquisto,  ai soggetti  che acquistano dai fondi comuni
          di investimento di cui  alla legge 23 marzo 1983, n. 77,  e
          successive     modificazioni,    o    dalle  societa'    di
          investimento   a capitale variabile (SICAV),  di  cui    al
          decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84,  azioni o quote
          di  partecipazione  nelle    societa'  o enti indicati alle
          lettere  a) e b) del comma 1   dell'art.  87  del  presente
          testo unico.
            7.  Le    disposizioni  del  presente    articolo  non si
          applicano  per le partecipazioni agli utili spettanti    ai
          promotori,  ai  soci  fondatori,  agli  amministratori e ai
          dipendenti    della  societa'  o  dell'ente  e  per  quelle
          spettanti    in    base    ai  contratti   di  associazione
          in partecipazione e ai contratti indicati nel  primo  comma
          dell'art.  2554  del   codice civile,  ne' per  i  compensi
          per   prestazioni di   lavoro corrisposti  sotto  forma  di
          partecipazione    agli  utili  e  per gli utili di cui alla
          lettera g) del comma 1 dell'art. 41.
            7-bis. Le disposizioni   del presente articolo  non    si
          applicano   per   gli  utili  percepiti  dall'usufruttuario
          alloche' la costituzione o la cessione   del  diritto    di
          usufrutto   sono   state poste  in essere  da soggetti  non
          residenti,  privi  nel territorio   dello   Stato di    una
          stabile organizzazione".
            -  Si    riporta  il testo dell'art.   15 del testo unico
          delle imposte sui  redditi,  approvato  con  il  D.P.R.  22
          dicembre 1986, n. 917:
            "Art.  15  (Credito    d'imposta per i redditi   prodotti
          all'estero). - 1.    Se  alla    formazione    del  reddito
          complessivo  concorrono    redditi prodotti all'estero,  le
          imposte  ivi pagate  a titolo  definitivo su  tali  redditi
          sono  ammesse  in   detrazione dall'imposta netta fino alla
          concorrenza della quota d'imposta  italiana  corrispondente
          al rapporto tra i redditi  prodotti all'estero e il reddito
          complessivo  al  lordo delle     perdite   di    precedenti
          periodi   di  imposta   ammesse  in diminuzione.
            2.  Se  concorrono  redditi  prodotti   in   piu'   Stati
          esteri  la detrazione si applica separatamente per ciascuno
          Stato.
            3.  La  detrazione  deve  essere    richiesta,  a pena di
          decadenza, nella dichiarazione dei   redditi relativa    al
          periodo    d'imposta in   cui le imposte estere  sono state
          pagate  a titolo definitivo.  Se l'imposta dovuta in Italia
          per il periodo d'imposta nel quale  il  reddito  estero  ha
          concorso  a  formare  la  base    imponibile  e' stata gia'
          liquidata, si procede   a    nuova    liquidazione  tenendo
          conto   anche   dell'eventuale maggior reddito estero  e la
          detrazione si  opera dall'imposta dovuta per    il  periodo
          d'imposta  cui  si riferisce  la dichiarazione  nella quale
          e'  stata   chiesta.  Se  e'  gia'  decorso    il   termine
          per l'accertamento  la detrazione  e'  limitata  alla quota
          dell'imposta  estera    proporzionale  all'ammontare    del
          reddito   prodotto all'estero  acquisito  a  tassazione  in
          Italia.
            4.  La  detrazione    non  spetta  in  caso  di    omessa
          presentazione della dichiarazione o di  omessa  indicazione
          dei   redditi   prodotti   all'estero  nella  dichiarazione
          presentata.
            5. Per le imposte  pagate    all'estero  dalle  societa',
          associazioni e imprese indicate  nell'art. 5 la  detrazione
          spetta  ai    singoli  soci, associati o partecipanti nella
          proporzione ivi stabilita".
            - Si   riporta il testo dell'art.   46  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato   con il D.P.R. 22
          dicembre  1986,    n.  917,  come  da  ultimo    modificato
          dall'art. 1 del  D.Lgs. n. 314 del  2 settembre 1997:
            "Art.    46 (Redditi  da lavoro  dipendente).  - 1.  Sono
          redditi   di lavoro dipendente  quelli  che  derivano    da
          rapporti  aventi  per oggetto la prestazione di lavoro, con
          qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto  la  direzione
          di   altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando  e'
          considerato  lavoro  dipendente  secondo  le  norme   della
          legislazione sul lavoro.
            2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente:
            a)  le  pensioni  di  ogni  genere  e gli assegni ad esse
          equiparati;
            b)  le somme  di  cui all'art.  429, ultimo  comma,   del
          codice  di procedura civile".
            Si    riporta,   per opportuna   conoscenza,   il   testo
          dell'art.   429, ultimo  comma,  del  codice  di  procedura
          civile, sopra citato:
            "Il giudice, quando pronuncia la  sentenza di condanna al
          pagamento  di  somme  di danaro per crediti di lavoro, deve
          determinare, oltre gli interessi nella misura legale,    il
          maggior danno eventualmente subito dal  lavoratore  per  la
          diminuzione  di  valore  del  suo  credito, condannando  al
          pagamento    della    somma relativa   con decorrenza   dal
          giorno della maturazione del diritto".
            - Si   riporta il testo dell'art.   47  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato   con il D.P.R. 22
          dicembre 1986,   n. 917,  come  da  ultimo  modificato  dal
          D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997:
            "Art.   47  (Redditi    assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente). - 1.   Sono assimilati ai  redditi  di  lavoro
          dipendente:
            a)  i  compensi  percepiti,  entro i  limiti  dei  salari
          correnti  maggiorati  del 20 per cento, dai lavoratori soci
          delle   cooperative   di   produzione   e   lavoro,   delle
          cooperative  di  servizi,  delle cooperative agricole  e di
          prima trasformazione   dei prodotti    agricoli  e    delle
          cooperative della piccola pesca;
            b)   le indennita'  e i  compensi percepiti  a carico  di
          terzi  dai prestatori di lavoro   dipendente per  incarichi
          svolti    in  relazione  a  tale qualita', ad esclusione di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
            c) le somme  da chiunque corrisposte a titolo di    borsa
          di  studio  o  di  assegno, premio   o sussidio per fini di
          studio     o  di   addestramento   professionale,   se   il
          beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente
          nei confronti del soggetto erogante;
            d)    le  remunerazioni    dei sacerdoti,   di cui   agli
          articoli  24, 33 lettera  a), e  34 della  legge 20  maggio
          1985,  n. 222,   nonche' le congrue e  i    supplementi  di
          congrua  di  cui all'art.   33, primo comma, della legge 26
          luglio 1974, n. 343;
            e)  i  compensi  per  l'attivita'  libero   professionale
          intramuraria   del   personale   dipendente   del  Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui  all'art. 102 del
          decreto del Presidente della  Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382   e del personale di cui all'art.    6,  comma  5,  del
          decreto   legislativo    30  dicembre   1992,  n.  502,   e
          successive modificazioni, nei limiti e alle  condizioni  di
          cui  all'art.  1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662;
            f)  le indennita',  i  gettoni  di presenza  e  gli altri
          compensi corrisposti dallo Stato,    dalle  regioni,  dalle
          province    e  dai  comuni  per  l'esercizio  di  pubbliche
          funzioni nonche' i compensi corrisposti ai  membri    delle
          commissioni    tributarie,  ai  giudici    di pace   e agli
          esperti del tribunale  di  sorveglianza  ad  esclusione  di
          quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
            g)  le  indennita'  di  cui  all'art.    1 della legge 31
          ottobre 1965, n.  1261, e all'art. 1 della legge  13 agosto
          1979, n.  384,  percepite  dai  membri    del    Parlamento
          nazionale    e del   Parlamento  europeo  e  le indennita',
          comunque denominate, percepite  per le cariche  elettive  e
          per  le  funzioni    di  cui agli articoli 114 e  135 della
          Costituzione e alla legge    27  dicembre    1985,  n.  816
          nonche'  i    conseguenti  assegni  vitalizi   percepiti in
          dipendenza   dalla   cessazione  delle    suddette  cariche
          elettive    e   funzioni    e   l'assegno   del  Presidente
          della Repubblica;
            h)  le  rendite  vitalizie  e    le   rendite   a   tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso;
            hbis)    le   prestazioni comunque  erogate  in  forma di
          trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo   21
          aprile   1993,   n.  124,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni;
            i)  gli  altri assegni  periodici,  comunque  denominati,
          alla  cui produzione   non   concorrono   attualmente   ne'
          capitale    ne'    lavoro,  compresi quelli indicati   alle
          lettere h) e i) del  comma 1 dell'art.  10 tra gli    oneri
          deducibili  ed esclusi quelli  indicati alla lettera c) del
          comma 1 dell'art. 41;
            l)  i   compensi  percepiti    dai   soggetti   impegnati
          in    lavori  socialmente utili in conformita' a specifiche
          disposizioni normative.
            2. I redditi di cui alla lettera   a) del  comma  1  sono
          assimilati  ai redditi  di lavoro  dipendente a  condizione
          che  la cooperativa  sia iscritta nel  registro prefettizio
          o nello schedario  generale della cooperazione,  che    nel
          suo  statuto  siano    inderogabilmente indicati i principi
          della mutualita'    stabiliti  dalla  legge  e    che  tali
          principi siano effettivamente osservati.
            3. Per  i redditi  indicati alle lettere  e), f), g),  h)
          e    i)  del  comma 1 l'assimilazione ai redditi  di lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          13".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.    600,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art.  7  del  D.Lgs.  n.  314 del 1997 e dall'art. 21,
          comma 11, della legge n. 449 del 1997:
            "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro  dipendente).  -
          1.  Gli enti e le societa'  indicati nell'art. 87, comma 1,
          del  testo unico delle imposte   sui    redditi,  approvato
          con  decreto  del Presidente  della Repubblica  22 dicembre
          1986,    n.  917,   le   societa' e   associazioni indicate
          nell'art.   5 del predetto   testo  unico  e  le    persone
          fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali,  ai   sensi
          dell'art. 51 del citato testo unico,   o imprese  agricole,
          le  persone  fisiche    che  esercitano  arti e professioni
          nonche' il condominio quale sostituto  d'imposta,  i  quali
          corrispondono    somme e valori   di cui all'art. 48  dello
          stesso  testo  unico,    devono  operare     all'atto   del
          pagamento  una  ritenuta a titolo  di acconto  dell'imposta
          sul  reddito     delle  persone      fisiche   dovuta   dai
          percipienti,  con  obbligo di  rivalsa. Nel caso in  cui la
          ritenuta  da  operare  sui  predetti    valori  non   trovi
          capienza,  in tutto o in  parte, sui  contestuali pagamenti
          in    denaro,  il    sostituito  e'  tenuto  a  versare  al
          sostituto   l'importo  corrispondente  all'ammontare  della
          ritenuta.
             2. La ritenuta da operare e' determinata:
            a)  sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori, di
          cui all'art.   48  del  testo    unico  delle  imposte  sui
          redditi,    approvato  con  decreto  del Presidente   della
          Repubblica   22 dicembre   1986, n.   917,  esclusi  quelli
          indicati  alle   successive  lettere b)  e  c), corrisposti
          in ciascun periodo  di paga,  con le  aliquote dell'imposta
          sul reddito delle   persone  fisiche,    ragguagliando   al
          periodo  di   paga  i corrispondenti  scaglioni   annui  di
          reddito    ed    effettuando   le detrazioni previste negli
          articoli 12 e 13, del   citato testo unico,  rapportate  al
          periodo  stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13
          del citato testo unico  sono effettuate se  il  percipiente
          dichiara  di  avervi  diritto,    indica  le  condizioni di
          spettanza e   si impegna a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i periodi di imposta successivi;
            b)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e   sui compensi della
          stessa natura, con  le  aliquote dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone      fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
            c)   sugli    emolumenti  arretrati  relativi    ad  anni
          precedenti  di cui all'art.  16, comma  1, lettera  b), del
          citato testo  unico, con   i criteri di  cui  all'art.  18,
          dello   stesso   testo   unico,   intendendo   per  reddito
          complessivo   netto l'ammontare globale  dei    redditi  di
          lavoro  dipendente    corrisposti    dal    sostituto    al
          sostituito  nel  biennio precedente;
            d) sulla  parte  imponibile  del    trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle indennita'  equipollenti e  delle  altre
          indennita'   e   somme di   cui all'art.   16,  comma    1,
          lettera a),  del citato  testo  unico con  i criteri di cui
          all'art. 17 dello stesso testo unico;
            e)  sulla  parte  imponibile delle somme  e dei valori di
          cui all'art.  48,  del citato  testo unico,  non   compresi
          nell'art.    16, comma  1, lettera  a), dello  stesso testo
          unico, corrisposti  agli eredi  del lavoratore  dipendente,
          con  l'aliquota  stabilita  per    il   primo scaglione  di
          reddito.
            3.  I  soggetti   indicati nel comma 1 devono effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo   e, in  caso  di
          cessazione   del  rapporto  di  lavoro,    alla  data    di
          cessazione, il  conguaglio tra  le ritenute  operate  sulle
          somme  e i valori di  cui alle lettere a) e b) del comma 2,
          nonche' sui compensi e le  indennita' di cui  all'art.  47,
          comma  1,  lettera  b), del testo unico   delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica  22    dicembre  1986,    n.  917, comunicati al
          sostituto  entro il 12 gennaio    dell'anno  successivo,  e
          l'imposta   dovuta   sull'ammontare      complessivo  degli
          emolumenti stessi, tenendo  conto delle  detrazioni di  cui
          agli  articoli 12  e 13  del citato  testo unico,   e    di
          quelle  eventualmente  spettanti a  norma dell'art.  13-bis
          dello    stesso testo  unico per  oneri a  fronte dei quali
          il   datore   di    lavoro   ha   effettuato    trattenute,
          nonche', limitatamente agli  oneri di cui  alle lettere  c)
          e f)  dello stesso articolo, per erogazioni  in conformita'
          a  contratti    collettivi  o  ad accordi   e   regolamenti
          aziendali.   In  caso  di  incapienza  delle retribuzioni a
          subire il   prelievo delle imposte   dovute  in    sede  di
          conguaglio  di  fine  anno  entro  il 28 febbraio dell'anno
          successivo, il sostituito  puo' dichiarare   per   iscritto
          al  sostituto di  volergli versare l'importo corrispondente
          alle  ritenute  ancora  dovute, ovvero, di  autorizzarlo  a
          effettuare  il  prelievo  sulle retribuzioni   dei  periodi
          di   paga   successivi   al secondo  dello  stesso  periodo
          di imposta.  Sugli    importi  di  cui    e'  differito  il
          pagamento    si  applica  l'interesse in ragione dell'1 per
          cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini    e
          con  le  modalita' previste per  le somme cui si riferisce.
          L'importo che  al termine  del periodo  d'imposta non    e'
          stato   trattenuto   per   cessazione   del   rapporto   di
          lavoro  o  per incapienza delle retribuzioni   deve  essere
          comunicato   all'interessato  che    deve  provvedere    al
          versamento entro   il   15 gennaio   dell'anno  successivo.
          Qualora  le comunicazioni   delle indennita' e dei compensi
          di  cui all'art.  47, comma  1, lettera   b), del    citato
          testo   unico pervengano al sostituto  oltre il termine del
          12  gennaio del periodo d'imposta successivo,   di esse  lo
          stesso   terra'   conto  ai     fini  delle  operazioni  di
          conguaglio del   periodo d'imposta  successivo.    Se  alla
          formazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero  le imposte ivi   pagate
          a  titolo    definitivo sono ammesse  in detrazione  fino a
          concorrenza dell'imposta   relativa ai  predetti    redditi
          prodotti    all'estero.  La    disposizione  del    periodo
          precedente si applica  anche nell'ipotesi in cui  le  somme
          o  i valori prodotti all'estero abbiano  concorso a formare
          il  reddito di lavoro dipendente   in  periodi    d'imposta
          precedenti.   Se concorrono  redditi prodotti in piu' Stati
          esteri  la detrazione si applica separatamente per ciascuno
          Stato.
            4.  Ai    fini  del  compimento    delle  operazioni   di
          conguaglio    di  fine anno il sostituito  puo' chiedere al
          sostituto di  tenere conto anche dei  redditi    di  lavoro
          dipendente,  o assimilati   a quelli  di lavoro dipendente,
          percepiti nel corso  di precedenti  rapporti  intrattenuti.
          A    tal fine  il sostituito  deve consegnare  al sostituto
          d'imposta, entro il  12 del mese di   gennaio  del  periodo
          d'imposta    successivo  a quello   in    cui   sono  stati
          percepiti,     la   certificazione    unica  concernente  i
          redditi  di  lavoro    dipendente, o assimilati a quelli di
          lavoro dipendente,  erogati  da  altri  soggetti,  compresi
          quelli erogati da soggetti  non obbligati ad  effettuare le
          ritenute.    Alla consegna della  suddetta   certificazione
          unica   il   sostituito     deve    anche  comunicare    al
          sostituto   quale   delle   opzioni   previste   al   comma
          precedente intende adottare in   caso di  incapienza  delle
          retribuzioni  a  subire  il    prelievo  delle  imposte. La
          presente   disposizione non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici.
             5. (Comma abrogato)".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n.   600,  come    da  ultimo    modificato
          dall'art.  7 del  D.Lgs. n.  314 del 1997:
            "Art.  29  (Ritenuta    sui  compensi  e  altri   redditi
          corrisposti dallo Stato).  - 1.  Le amministrazioni   dello
          Stato,    comprese  quelle   con ordinamento autonomo,  che
          corrispondono le  somme e i valori   di  cui  all'art.  23,
          devono  effettuare    all'atto del pagamento   una ritenuta
          diretta   in acconto    dell'imposta  sul    reddito  delle
          persone  fisiche dovuta  dai  percipienti. La  ritenuta  e'
          operata con  le  seguenti modalita':
            a) sulla parte imponibile delle somme e  dei  valori,  di
          cui  all'art.    48,  del  testo  unico delle   imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente    della
          Repubblica    22  dicembre   1986, n.   917, esclusi quelli
          indicati   alle successive   lettere b)    e  c),    aventi
          carattere  fisso  e    continuativo,  con  i   criteri e le
          modalita' cui al  comma 2 dell'art. 23;
            b) sulle mensilita' aggiuntive  e    sui  compensi  della
          stessa  natura,  nonche'  su    ogni altra somma o   valore
          diversi da quelli  di cui alla lettera  a)  e  sulla  parte
          imponibile  delle indennita' di cui all'art.  48,  commi 5,
          6, 7  e 8,  del citato   testo unico,   con  la    aliquota
          applicabile  allo  scaglione di reddito  piu' elevato della
          categoria o classe  di stipendio  del percipiente  all'atto
          del  pagamento o,  in mancanza, con  l'aliquota  del  primo
          scaglione di reddito;
            c)   sugli    emolumenti  arretrati  relativi    ad  anni
          precedenti  di cui all'art.  16, comma  1, lettera  b), del
          citato testo  unico, con   i criteri di  cui  all'art.  18,
          dello   stesso   testo   unico,   intendendo   per  reddito
          complessivo   netto l'ammontare globale  dei    redditi  di
          lavoro  dipendente    corrisposti    dal    sostituto    al
          sostituito  nel  biennio precedente;
            d) sulla  parte  imponibile  del    trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle indennita'  equipollenti e  delle  altre
          indennita'   e   somme di   cui all'art.   16,  comma    1,
          lettera    a), del   citato testo  unico, con  i criteri di
          cui all'art. 17 dello stesso testo unico;
            e) sulla parte imponibile delle somme   e valori  di  cui
          all'art.   48,  del  citato  testo    unico,  non  compresi
          nell'art. 16,   comma 1, lettera  a),  dello  stesso  testo
          unico,    corrisposti  agli eredi, con l'aliquota stabilita
          per il primo scaglione di reddito.
            2.    Gli  uffici    che  dispongono    il pagamento   di
          emolumenti  aventi carattere fisso  e  continuativo  devono
          effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data
          di   cessazione   del  rapporto,  se  questa  e'  anteriore
          all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con
          le modalita' in esso stabilite.  A tal fine, all'inizio del
          rapporto, il  sostituito  deve  specificare  quale    delle
          opzioni  previste  al  comma  2    dell'art.   23   intende
          adottare   in  caso  di  incapienza  delle retribuzioni   a
          subire  il    prelievo   delle   imposte. Ai   fini   delle
          operazioni  di  conguaglio   i  soggetti  e   gli     altri
          organi    che  corrispondono compensi   e retribuzioni  non
          aventi carattere  fisso e continuativo   devono  comunicare
          ai  predetti uffici,  entro la  fine dell'anno e, comunque,
          non  oltre  il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare
          delle  somme    corrisposte,  l'importo   degli   eventuali
          contributi previdenziali  e assistenziali,  compresi quelli
          a carico del  datore di  lavoro e  le ritenute  effettuate.
          Per    le  somme    e  i  valori  a carattere ricorrente la
          comunicazione  deve  essere   effettuata   su      supporto
          magnetico    secondo specifiche   tecniche   approvate  con
          apposito decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con
          il  Ministro  delle    finanze.  Qualora,    alla   data di
          cessazione   del rapporto   di  lavoro,  l'ammontare  degli
          emolumenti  dovuti  non  consenta la integrale applicazione
          della   ritenuta  di    conguaglio,  la    differenza    e'
          recuperata    mediante ritenuta  sulle competenze  di altra
          natura che siano liquidate  anche da   altro soggetto    in
          dipendenza    del  cessato rapporto di lavoro. Si applicano
          anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
            3. Le amministrazioni  della  Camera  dei  deputati,  del
          Senato  e  della  Corte    costituzionale,  nonche'   della
          Presidenza  della Repubblica  e degli  organi   legislativi
          delle   regioni a  statuto  speciale,  che corrispondono le
          somme e   i valori   di cui    al  comma    1,  effettuano,
          all'atto    del    pagamento,    una  ritenuta    d'acconto
          dell'imposta  sul reddito delle   persone fisiche    con  i
          criteri   indicati    nello  stesso  comma.    Le  medesime
          amministrazioni,  all'atto  del pagamento  delle indennita'
          e degli  assegni vitalizi  di cui  all'art. 47,   comma  1,
          lettera  g),  del  testo unico   delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del  Presidente della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n. 917, applicano una ritenuta  a titolo di
          acconto    dell'imposta sul reddito delle  persone fisiche,
          commisurata alla  parte imponibile  di dette  indennita'  e
          assegni,    con  le aliquote determinate  secondo i criteri
          indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni  di  cui
          al comma 2.
            4.  Nel  caso in  cui la ritenuta  da operare sui  valori
          di  cui ai commi   precedenti   non trovi   capienza,    in
          tutto    o in  parte,  sui contestuali pagamenti in denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta.
            5.  Le  amministrazioni di   cui al comma 1, e quelle  di
          cui al comma 3, che corrispondono i  compensi  e  le  altre
          somme di cui agli articoli 24, 25,  25-bis e  28 effettuano
          all'atto    del  pagamento    le  ritenute  stabilite dalle
          disposizioni stesse".
            - Si riporta il  testo  dell'art.  7-bis  del  D.P.R.  29
          settembre   1973,  n.  600,  come    da  ultimo  modificato
          dall'art. 7 del  D.Lgs. n. 314 del 1997:
            "Art.  7-bis  (Certificazioni  dei  sostituti d'imposta).
          -  1.  I soggetti    indicati   nel    titolo   III     del
          presente      decreto    che corrispondono somme e   valori
          soggetti a ritenute   alla fonte  secondo  le  disposizioni
          dello  stesso    titolo  devono  rilasciare    una apposita
          certificazione unica anche ai fini  dei  contributi  dovuti
          all'Istituto  nazionale  per la  previdenza sociale  (INPS)
          attestante  l'ammontare complessivo delle  dette somme    e
          valori,   l'ammontare    delle  ritenute  operate,    delle
          detrazioni   di   imposta effettuate   e  dei    contributi
          previdenziali  e    assistenziali, nonche' gli altri   dati
          stabiliti con il  decreto  di  cui  all'art.    8,    comma
          1,   secondo   periodo.  La certificazione  e' unica  anche
          ai  fini dei  contributi dovuti  agli altri  enti e   casse
          previdenziali;    con decreto  del Ministro  delle finanze,
          emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del  lavoro
          e  della   previdenza sociale,  sono stabilite  le relative
          modalita'  di  attuazione.   La      certificazione   unica
          sostituisce quelle  previste ai fini contributivi.
            2.     I   certificati,    sottoscritti  anche   mediante
          sistemi    di elaborazione  automatica,    sono  consegnati
          agli  interessati    entro  il mese di   febbraio dell'anno
          successivo a  quello in cui le   somme e  i  valori    sono
          stati    corrisposti   ovvero entro   dodici  giorni  dalla
          richiesta  degli  stessi in   caso   di   interruzione  del
          rapporto    di lavoro. Nelle ipotesi  di cui all'art. 27 il
          certificato  puo'  essere  sostituito  dalla  copia   della
          comunicazione  prevista  dagli  articoli 7, 8, 9 e 11 della
          legge 29 dicembre 1962, n. l745".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  del  D.P.R.  29
          settembre  1973,  n.    600,  come   da ultimo   modificato
          dall'art.  5 del  D.P.R. n.  787 del 1980:
            "Art. 44  (Partecipazione dei  comuni  all'accertamento).
          -  I  comuni partecipano   all'accertamento  dei    redditi
          delle    persone    fisiche  secondo  le  disposizioni  del
          presente articolo e di quello successivo.
            I   centri di  servizio devono  trasmettere ai  comuni di
          domicilio fiscale  dei  soggetti    passivi,  entro  il  31
          dicembre    dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle
          dichiarazioni presentate dalle persone fisiche   ai   sensi
          dell'art.    2;  gli    uffici    delle    imposte   devono
          trasmettere  ai comuni  di  domicilio fiscale  dei soggetti
          passivi, entro  il   l  luglio   dell'anno  in  cui   scade
          il   termine  per l'accertamento, le  proprie  proposte  di
          accertamento  in  rettifica o di ufficio a persone fisiche,
          nonche' quelle relative  agli  accertamenti  integrativi  o
          modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43.
            Il   comune  di  domicilio    fiscale  del  contribuente,
          avvalendosi della collaborazione del  consiglio  tributario
          se  istituito,  puo' segnalare all'ufficio   delle  imposte
          dirette  qualsiasi  integrazione  degli elementi  contenuti
          nelle  dichiarazioni  presentate   dalle   persone  fisiche
          ai  sensi    dell'art.    2,  indicando    dati,   fatti ed
          elementi rilevanti e fornendo  ogni  idonea  documentazione
          atta  a  comprovarla. A tal  fine il  comune puo'  prendere
          visione  presso gli   uffici delle imposte  degli  allegati
          alle  dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio
          stesso.    Dati, fatti   ed elementi rilevanti,  provati da
          idonea documentazione, possono essere  segnalati dal comune
          anche nel caso di omissione della dichiarazione.
            Il  comune  di domicilio  fiscale  del  contribuente  per
          il  quale l'ufficio  delle imposte  ha comunicato  proposta
          di    accertamento  ai sensi   del   secondo   comma   puo'
          inoltre  proporre  l'aumento  degli imponibili,  indicando,
          per  ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi
          rilevanti per la determinazione del maggiore  imponibile  e
          fornendo  ogni   idonea documentazione atta a  comprovarla.
          La proposta di aumento adottata con    deliberazione  della
          giunta  comunale,  sentito  il    consiglio tributario   se
          istituito,  deve pervenire   all'ufficio delle  imposte,  a
          pena  di  decadenza,  nel  termine  di  novanta  giorni dal
          ricevimento  della   comunicazione  di  cui  al     secondo
          comma.      La   deliberazione  della  giunta  comunale  e'
          immediatamente esecutiva.
            Le   proposte   di   accertamento   dell'ufficio    delle
          imposte    e   le proposte   di aumento  del  comune devono
          essere  accompagnate da  un elenco  in duplice  copia.  Una
          delle  copie,   datata e  sottoscritta, viene restituita in
          segno di ricevuta all'ufficio mittente.
            Decorso  il  termine di   novanta   giorni   di   cui  al
          quarto  comma l'ufficio   delle   imposte   provvede   alla
          notificazione   degli accertamenti per i quali o  non siano
          intervenute  proposte di aumento da parte  dei comuni  o le
          proposte del   comune siano    state  accolte  dall'ufficio
          stesso.
            Le    proposte  di   aumento non   condivise dall'ufficio
          delle imposte devono  essere  trasmesse  a   cura     dello
          stesso,     con     le    proprie  deduzioni,  all'apposita
          commissione   operante presso  ciascun  ufficio,  la  quale
          determina  gli  imponibili  da accertare. Se la commissione
          non delibera   entro      quarantacinque    giorni    dalla
          trasmissione  della proposta,   l'ufficio   delle   imposte
          provvede          all'accertamento   dell'imponibile   gia'
          determinato.
            Il comune  per gli   adempimenti previsti dal    terzo  e
          quarto   comma   puo'  richiedere  dati  e  notizie    alle
          amministrazioni ed  enti  pubblici  che  hanno  obbligo  di
          rispondere gratuitamente".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 8 del  D.Lgs. 28 agosto
          1997, n.  281:
            "Art.  8  (Conferenza Statocitta'  ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). -  1. La  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie   locali e' unificata   per le   materie  ed    i
          compiti   di    interesse  comune    delle  regioni,  delle
          province, dei comuni e  delle  comunita'  montane,  con  la
          Conferenza Statoregioni.
            2.  La  Conferenza  Statocitta'  ed   autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il  Ministro  delle   finanze,  il  Ministro   dei   lavori
          pubblici,   il  Ministro  della    sanita',  il  presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il presidente  dell'Unione province  d'Italia  -   UPI   ed
          il   presidente   dell'Unione   nazionale comuni, comunita'
          ed enti   montani  -  UNCEM.    Ne  fanno    parte  inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia  designati   dall'UPI.  Dei  quattordici  sindaci
          designati    dall'ANCI  cinque  rappresentano   le   citta'
          individuate  dall'art.  17  della legge 8 giugno   1990, n.
          142. Alle  riunioni possono  essere invitati  altri  membri
          del        Governo,     nonche'     rappresentanti       di
          amministrazioni statali; locali o di enti pubblici.
            3.  La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata  almeno  ogni   tre mesi, e  comunque in tutti  i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI  o
          dell'UNCEM.
            4.    La  Conferenza   unificata di   cui al  comma 1  e'
          convocata  dal Presidente del Consiglio dei Ministri.    Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o, su sua delega, dal Ministro per  gli    affari
          regionali  o,  se    tale  incarico non e'   conferito, dal
          Ministro dell'interno".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 17 del  D.Lgs. 9 luglio
          1997, n.  241, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 17  (Oggetto). -  1. I contribuenti    titolari  di
          partita  IVA eseguono   versamenti unitari  delle  imposte,
          dei contributi   dovuti all'INPS e   delle  altre  somme  a
          favore   dello   Stato,   delle     regioni  e  degli  enti
          previdenziali, con  eventuale compensazione   dei  crediti,
          dello  stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
          risultanti dalle    dichiarazioni    e    dalle     denunce
          periodiche      presentate  successivamente  alla  data  di
          entrata     in  vigore  del   presente   decreto.      Tale
          compensazione   deve  essere   effettuata  entro  la   data
          di presentazione della dichiarazione successiva.
            2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
          crediti e i debiti relativi:
            a)     alle  imposte    sui    redditi,  alle    relative
          addizionali e  alle ritenute  alla fonte  riscosse mediante
          versamento diretto  ai sensi dell'art. 3, primo comma,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602;
            b)  all'imposta  sul    valore aggiunto dovuta ai   sensi
          degli articoli 27 e 33 del decreto del    Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
            c)   alle  imposte   sostitutive  delle    imposte    sui
          redditi  e dell'imposta sul valore aggiunto;
            d) all'imposta prevista  dall'art. 3, comma 143,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
              dbis) (soppressa);
            e)   ai contributi  previdenziali  dovuti da  titolari di
          posizione assicurativa    in     una     delle     gestioni
          amministrate    da    enti previdenziali, comprese le quote
          associative;
            f) ai  contributi previdenziali ed assistenziali   dovuti
          dai  datori  di    lavoro    e    dai      committenti   di
          prestazioni  di  collaborazione coordinata e   continuativa
          di  cui  all'art. 49, comma 2,  lettera a), del testo unico
          delle imposte   sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
            g)  ai  premi    per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali  dovuti ai sensi del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
            h) agli  interessi previsti in  caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20;
            hbis)  al  saldo per il  1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto delle imprese,   istituita   con  decreto-legge    30
          settembre    1992, n.   394, convertito, con modificazioni,
          dalla legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di    cui  all'art.  31  della
          legge  28    febbraio    1986,    n. 41,   come   da ultimo
          modificato dall'art. 4   del  decreto-legge  23    febbraio
          1995, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          marzo 1995, n. 85.
            2-bis.  Non  sono ammessi  alla compensazione  di cui  al
          comma  2 i crediti ed i  debiti  relativi  all'imposta  sul
          valore aggiunto da parte delle  societa' e  degli enti  che
          si  avvalgono    della procedura   di compensazione   della
          predetta  imposta  a  norma  dell'ultimo   comma  dell'art.
          73 del  decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633".
            Il   testo   della  sopra  riportata lettera  dbis),  ora
          soppressa, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, era  il
          seguente:
            "dbis)    all'addizionale    regionale    all'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche".